Il permesso per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone portatrici di handicap, regolamentato dal Cds e dal suo regolamento di applicazione, è associato al rilascio di specifica autorizzazione da parte dell'ufficio comunale competente sulla base di attestazione ottenuta a seguito di visita della commissione medico-legale competente.
Sulla base di questa attestazione si avrà diritto o meno al rilascio del permesso, che potrà essere temporaneo (durata inferiore ai 5 anni), o permanente (durata 5 anni).
- Al termine della validità del permesso temporaneo si dovrà ripetere l'iter che ha dato luogo al rilascio.
- Al termine della validità del permesso permanente sarà sufficiente allegare all'istanza un certificato del medico curante recante la seguente dicitura: ".....si attesta il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio."
Nell'istanza qui allegata sono indicate le modalità di presentazione per le differenti casistiche.